[A] Sul riparto dell’onere probatorio in materia di opposizione a decreto ingiuntivo. [B] Sulle modalità e sui presupposti pubblicistici necessari ai fini della validità dei contratti di diritto privato conclusi dalla pubblica amministrazione. [C] Sulle parti tra cui sorge il rapporto obbligatorio in caso di stipula di un contratto d’appalto pubblico tra i privati ed il personale di un ente locale in violazione delle regole contabili afferenti gli impegni di spesa. [D] Sui casi in cui, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può presentare domande nuove nella propria comparsa di costituzione pur non avendo l'opponente proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale. [E] Sull’onere della prova in materia di rivalutazione monetaria di un debito di valuta. [F] Sull’esperibilità dell’azione di indebito arricchimento nei confronti della p.a. in relazione ai contratti stipulati in violazione delle regole contabili afferenti gli impegni di spesa, con particolare riguardo al mancato riconoscimento dell’utilità da parte della p.a..
SENTENZA N. ****
[A] È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probat...